Domani la Camera di Consiglio del TAR dell'Umbria affronterà una tappa cruciale nella vicenda amministrativa dello StadioClinica di Terni: si discute sulla richiesta di sospensione cautelare promossa dal Comune contro la Regione, mirata a forzare il rilascio del parere sanitario necessario al permesso a costruire della clinica.

Il Comune, scrive Tag24Umbria, sostiene che la Regione abbia tenuto un comportamento di silenzio illegittimo: secondo l'avvocatura comunale, il parere doveva essere espresso entro 45 giorni e il suo mancato rilascio bloccherebbe l'autorizzazione alla nuova struttura privata da 80 posti letto. Quel permesso è strategico perché la curatela fallimentare della Ternana potrebbe così cedere la partecipazione in Stadium S.p.A., con dentro le autorizzazioni per lo stadio e la clinica.

La Regione Umbria contrappone una ricostruzione diversa e difende la propria scelta di sospendere temporaneamente l'iter: per Perugia la pausa è prudenziale, motivata dal rischio che la precedente sentenza del TAR (n. 125/2026), che ha annullato la determina comunale che autorizzava la Ternana a realizzare lo stadio e la clinica, non sia ancora definitiva e che i soggetti della procedura precedente possano ancora impugnare davanti al Consiglio di Stato.

La proposta tecnica della Regione

Nel documento difensivo la Regione segnala però una soluzione pratica per superare il blocco: la formalizzazione di una rinuncia, da parte di tutti gli attori coinvolti nel contenzioso di marzo 2026, a ricorrere al Consiglio di Stato. Una rinuncia incondizionata azzererebbe il rischio di rivivere i vecchi titoli autorizzativi e consentirebbe alla direzione Salute e Welfare di riaprire subito l'istruttoria per il parere di compatibilità.

La Regione ribadisce inoltre che il provvedimento dell'11 giugno non è un diniego definitivo ma una sospensione cautelativa legata a ragioni di economia procedimentale. La difesa, affidata agli avvocati Luca Benci, Marianna Cipriani e Mario Rampini, respinge l'accusa di silenzio‑inadempimento e contesta la tesi comunale secondo cui il parere sarebbe un atto automatico e vincolato.

Il nodo giuridico: la sentenza n. 125/2026

Al centro della disputa c'è la sentenza n. 125/2026 del TAR Umbria, che ha annullato la determina del dirigente comunale Piero Giorgini che autorizzava il progetto con 122 posti letto. Per la Regione, finché quella pronuncia non sarà passata in giudicato rimane il concreto pericolo di un nuovo impugnazione che potrebbe riattivare la precedente autorizzazione, creando un conflitto giuridico con la nuova richiesta per 80 posti letti avanzata da Stadium S.p.A.

Secondo l'Avvocatura regionale, l'eventuale accoglimento del ricorso in secondo grado riporterebbe in vita la vecchia autorizzazione e determinerebbe un'insanabile sovrapposizione tra titoli diversi per la stessa struttura.

Pericolo di fumata bianca o stallo prolungato?

Il Comune punta invece sull'urgenza: senza il parere la procedura dell'edificazione rimane bloccata e la curatela non può liberare le autorizzazioni necessarie per la cessione della partecipazione in Stadium S.p.A. L'Avvocatura comunale invoca il periculum in mora per richiedere l'intervento cautelare del TAR.

La Regione replica smontando proprio il presupposto dell'urgenza: richiamando i verbali della Conferenza dei Servizi, i legali regionali sostengono che la sostenibilità economico‑finanziaria dello stadio Libero Liberati doveva essere valutata in maniera autonoma rispetto ai ricavi futuri della clinica. Se non sussiste un nesso di interdipendenza economica tra le due opere, viene meno la ragione per un intervento cautelare d'urgenza.

Questioni collaterali e tensioni politiche

Tra gli aspetti che hanno alimentato la polemica c'è la decisione della Regione di farsi assistere anche dall'avvocato Mario Rampini, figura che era già comparsa nelle vicende giudiziarie legate alla famiglia Rizzo e alla Ternana. Alcuni ex protagonisti del club e rappresentanti dei tifosi hanno sollevato dubbi politici e di opportunità sul coinvolgimento di un legale già citato nelle fasi precedenti della controversia.

Un post del vicepresidente del Centro Coordinamento Club, Fabio Biscetti, rilanciato su social e ripreso da testate locali, commenta la nomina di Rampini e chiede chiarezza sulle vicende processuali e sui ritardi nella comunicazione degli atti, ma non ho accesso alle fonti originali né posso verificare la completezza del materiale condiviso online. Non posso verificarlo.

Cosa può decidere il TAR

L'udienza di domani non entrerà nel merito del progetto, ma può decidere se concedere la sospensione cautelare richiesta dal Comune — ossia imporre alla Regione di esprimere il parere nei tempi indicati — oppure rigettare la domanda e confermare la legittimità della sospensione adottata da Perugia in attesa di chiarimenti sul contenzioso precedente.

Se il TAR dovesse accogliere la proposta regionale sulla rinuncia bilaterale al ricorso, la strada per la riapertura dell'istruttoria sarebbe più rapida. In caso contrario, è probabile che la vicenda resti sospesa fino al pronunciamento di merito, con conseguente ritardo nei piani relativi allo stadio e alla clinica.

Sezione: News / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 20:51
Autore: Ternananews Redazione
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