Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e Arzachena Costa Smeralda SRL, avente ad oggetto l’impugnativa, da parte della U.S. Avellino 1912 s.r.l., della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale: a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A., sul presupposto che, per effetto dell’ordinanza “n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)”, ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo; b) che l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine e il medesimo regime sanzionatorio all’U.S. Avellino 1912 s.r.l.


 
In uno a detta delibera, s’impugnano tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla medesima, tra i quali, in particolare, tutti quelli relativi al procedimento di valutazione dei requisiti per l’ammissione e rilascio delle Licenze Nazionali, così come previsti dalla delibera di cui al C.U. n. 27 del 13 aprile 2018 integrata dalla delibera di cui al C.U. 49 del 24 maggio 2018 e come predisposti, emanati ed attuati dalla FIGC.

La ricorrente U.S. Avellino 1912 s.r.l. chiede al Collegio di Garanzia:


-       di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’inammissibilità e/o l’erroneità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine ed il medesimo regime sanzionatorio anche all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., con la quale veniva concesso termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione della garanzia fideiussoria alle società contraenti la Fideiussione emessa da Finworld s.p.a. e statuito, per l’eventuale inosservanza le sole sanzioni dell’ammenda e/o della penalizzazione, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti all’impugnato comunicato, ivi compresi tutti quelli relativi al procedimento di valutazione dei requisiti per l’ammissione e rilascio delle Licenze Nazionali, così come previsi dalla delibera di cui al C.U. n. 27 del 13 aprile 2018 integrata dalla delibera di cui al C.U. 49 del 24 maggio 2018, anch’essi da ritenersi qui impugnati quali atti connessi e presupposti, come predisposti, emanati ed attuati dalla FIGC.

-       per l’effetto, di disporre l’immediata ed incondizionata ammissione della predetta Società al Campionato di Serie B 2018/2019, anche in sovrannumero, previa concessione alla stessa della relativa Licenza Nazionale per l’evidente disparità di trattamento, così come diffusamente argomentato in narrativa;

-       in subordine, di annullare l’impugnata delibera del Commissario Straordinario della FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine ed il medesimo regime sanzionatorio anche all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., ordinando alla FIGC di adottare ogni provvedimento consequenziale all’accoglimento del presente ricorso ed utile ai fini dell’ammissione, anche in sovrannumero, della società esponente al Campionato di Serie B 2018/2019, stante l’acclarata disparità di trattamento così come meglio ed ampiamente illustrata con i motivi che precedono.

Sezione: News / Data: Gio 20 settembre 2018 alle 15:30 / Fonte: coni.it
Autore: Marina Ferretti
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