Stadio e clinica, il Tar boccia la Ternana: ricorso inammissibile contro la Regione

Stadio e clinica, il Tar boccia la Ternana: ricorso inammissibile contro la Regione

Paolo Tagliavento e Sergio Anibaldi il giorno della consegna del progetto dello stadio-clinica all'allora sindaco di Terni Leonardo Latini - Foto TernanaNews

Dopo tre anni di attesa, il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato dalla Ternana Unicusano Calcio contro la Regione Umbria e la Casa di cura Liotti Spa. La società rossoverde aveva impugnato la delibera della giunta regionale n. 631 del 24 giugno 2022, pubblicata il 29 giugno dello stesso anno, che definiva i requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e prorogava la validità degli accreditamenti già concessi fino al 30 giugno 2024.

Il cuore della vicenda ruota attorno al progetto stadio-clinica promosso dal club di via della Bardesca, che nel 2021 aveva presentato al Comune di Terni uno studio di fattibilità per la demolizione e ricostruzione dello stadio Liberati, comprensivo della realizzazione di una nuova casa di cura privata. Il progetto era stato approvato con prescrizioni da parte del Comune, ma non aveva ancora ricevuto le necessarie autorizzazioni per la fase esecutiva.

Secondo la Ternana, la delibera regionale avrebbe indebolito i criteri per l’accreditamento presso il Servizio sanitario regionale, prorogando validità anche a strutture non sottoposte a audit, e pregiudicando così la possibilità del club di concorrere in futuro per accreditare la propria clinica, una volta realizzata. Il timore della società, rappresentata dagli avvocati Francesco Emilio Standoli e Antonio De Angelis, era che il limite massimo di 3,7 posti letto ospedalieri accreditati ogni mille abitanti fosse già coperto da altre strutture favorite dalla proroga, rendendo più difficile ottenere in seguito convenzioni con il SSR.

La Regione Umbria, difesa dall’avvocato Anna Rita Gobbo, ha ribattuto che la Ternana è una società calcistica e, al momento del ricorso, non era né proprietaria né autorizzata alla realizzazione di alcuna struttura sanitaria. Inoltre, l’atto impugnato aveva carattere generale e programmatorio, privo di effetti diretti e immediati nei confronti della ricorrente.

Il Tar, con sentenza firmata dal presidente Pierfrancesco Ungari e dal relatore Floriana Venera Di Mauro, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse. I giudici hanno ricordato che il percorso per ottenere prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale si articola in quattro fasi: autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale e stipula di accordi contrattuali. La Ternana, al momento della presentazione del ricorso, non possedeva nemmeno l’autorizzazione alla realizzazione della clinica, e quindi non aveva un interesse attuale e concreto a contestare la delibera.

L’assenza di un progetto già costruito e operativo, sottolineano i giudici, esclude che la Ternana potesse essere direttamente danneggiata dall’atto regionale. «La ricorrente – si legge nella sentenza – non è titolare di un interesse qualificato e differenziato all’impugnazione». Il ricorso è dunque stato respinto, e la società condannata al pagamento delle spese processuali per un totale di 3.000 euro.

Resta ora da capire se la società intenderà impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato. Nel frattempo, l’iter del progetto stadio-clinica prosegue: la Ternana ha recentemente aggiornato la documentazione progettuale e presentato nuovi atti al Comune. A breve è attesa una risposta formale dal RUP, il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.