Il Presidente Federale,

− preso atto della richiesta della Lega Italiana Calcio Professionistico che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle gare delle ultime 4 giornate della fase regolare del Campionato di Serie C stagione sportiva 2018/2019;

− ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l’emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare delle ultime 4 giornate del Campionato di Serie C;

− visto l’art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art.29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alle ultime quattro giornate della Fase Regolare, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

− i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

− gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato il giorno successivo;

− gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d’urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall’art. 36 bis, comma 7, C.G.S.. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

− i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;

− per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Sezione: News / Data: Ven 22 marzo 2019 alle 16:30 / Fonte: figc
Autore: Marina Ferretti
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